AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1

1.La legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificata ed integrata dagli articoli che seguono.

Riferimenti normativi

-La legge 4 novembre 1965, n.1213, reca: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia".

 

Art. 2

1.L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art.4 (Riconoscimento della nazionalità italiana).-

Ai fini della presente legge, per "film" o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione?.

2.Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) direttore della fotografia italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana

o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in

Italia

p) uso di industrie tecniche italiane;

q) uso di teatri di posa italiani.

3.Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

4.Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere 1), b) e c), tre delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), due delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma.

5.Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p), e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.

6.Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7.Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8.Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

9.I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10.Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

11.Per "film d'essai" si intende l’opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia, I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo stato, sono equiparati ai film d'essai.

12.Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. per "impresa nazionale di esercizio" e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività".

 

Riferimenti normativi

-Si segnala che l'art. 9, comma 2, del D.L. 31 marzo 1994, n. 211? recante il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, in corso di conversione in legge, ha sostituito il comma ?, dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (come sopra sostituito con il seguente: "4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore ai 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma.".

-Il testo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, era il seguente:

"Art. 4 (Riconoscimento della nazionalità). -Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore a 1.600 metri, a soggetto o a carattere documentario, salva restando la definizione di cui agli articoli 2 e 3 della prima direttiva del Consiglio della Comunità economica europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima.

E' dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, e sempre che concorrano i seguenti requisiti

a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano;

b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori;

c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. E' tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedano particolari caratteristiche genotipiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione;

d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, truccatore) impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani;

e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani.

Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere c), d), e), del precedente comma è fatto salvo quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote consentite partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocità ai cittadini italiani dei film di rispettiva nazionalità.

Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui ai commi precedenti viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma,

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell’ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto è previsto dal quinto e sesto comma dell’art. 8.

Il film dovrà essere girato, limitatamente alle prese in interni, in presa sonora diretta e, almeno per il 70 per cento degli interni previsti dalla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza sul lavoro. I requisiti suddetti devono essere riconosciuti dal Ministero del turismo e dello spettacolo che rilascia un apposito certificato di agilità valido per cinque anni.

Dall’obbligo di cui al comma precedente sono esclusi i film che, per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura, sono ripresi dal vero mentre le altre deroghe motivate da particolari esigenze artistiche o da impegni internazionali possono essere concesse su parere della sottocommissione di cui all’art. 3".

 

Art. 3

1. L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Ammissione ai benefici). - 1.I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L’accertamento di tali requisiti è demandato ad una delle commissioni di cui all’articolo 46.

2.Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 30.".

 

Riferimenti normativi

- Il testo dell’art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, era il seguente:

"Art. 5 (Programmazione obbligatoria). - I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L’accertamento di tali requisiti è demandato ad una delle commissioni di cui all’art. 46.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di venticinque giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.

Detto periodo di venticinque giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre Domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.

Nei casi d’infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la commissione prevista dall’art. 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall’interessato, assegna all’inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell’esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l’obbligo per l’esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra".

 

Art. 4

1.Nel primo comma dell’articolo 6 e nei commi primo, secondo, quarto e quinto dell’articolo 8, le parole: "alla programmazione obbligatoria" sono rispettivamente sostituite con le seguenti: "ai benefici della presente legge".

2.Nel primo e terzo comma dell’articolo 18 vengono eliminate le parole: "alla programmazione obbligatoria ed".

3.Nel terzo comma dell’articolo 8, le parole: "entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione".

4.Negli articoli 16, secondo comma, e 22, primo comma, è soppressa la parola: "perentorio".

5.É soppresso il quinto comma dell’articolo 23.

Riferimenti normativi

-Il testo dell’art. 6, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sopra modificato, è il seguente: "Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi ai benefici della presente legge ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti introitati a norma di legge".

-Il testo dell’art. 8 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, comes sopra modificato, è il seguente:

"Art. 8 (Attestati di qualità ai lungometraggi). - Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall’art. 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L’attestato di qualità potrà essere rilasciato per ogni semestre a non più di dieci lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge e a non più di tre lungometraggi di cui all’art. 18.

La domanda per il rilascio dell’attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente Ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione.

La commissione prevista dall’art. 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell’attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all’ammissione ai benefici della presente legge.

Qualora uno o più film indicati dalla commissione non ottengano l’ammissione ai benefici della presente legge ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario".

-Il testo del primo e del terzo comma dell’art. 18 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sopra modificati, è il seguente:

"Ai fini dell’applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell’ambito della Comunità economica europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli stati membri della CEE, in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere di una delle commissioni di cui all’art. 46 se a lungometraggio, e della commissione di cui all’art. 49 se a cortometraggio, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Secondo comma (Omissis)

1.film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere di cui all’art. 49, agli abbuoni a favore dell’esercente, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana".

-Il testo dell’art. 16, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sopra modificato, è il seguente: "La dichiarazione di film "prodotto per i ragazzi" è rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme e motivato parere del comitato previsto dall’art. 50 e su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di L. 50.000 al competente ufficio del registro. La domanda deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE".

-Il testo del primo comma dell’art. 22 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sopra modificato, è il seguente:

"Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine di novanta giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data del film:

a) copia autentica dell’atto costitutivo, dell’estratto libro soci e dell’estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell’impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell’impresa individuale o degli amministratori della società;

e) un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell’impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti".

-Il testo del quinto comma dell’art. 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, era il seguente: "Le imprese produttrici estere, per poter girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero".

 

Art. 5

1.Il primo comma dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l’attestato di qualità previsto dall’articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell’Autorità competente in materia di spettacolo.".

 

Riferimenti normativi

-Il testo dell’art. 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sopra modificato, è il seguente:

"Art. 9 (Premi di qualità) - Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l’attestato di qualità previsto dall’articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell’Autorità competente in materia di spettacolo.

Tale premio sarà così ripartito: il 71 per cento al produttore ; 1l 10 per cento al regista; il 3 per cento all’autore del soggetto; il 7 per cento all’autore della sceneggiatura; il 2 per cento all’autore dei commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all’autore della scenografia e il 2 per cento all’autore del montaggio".

Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l’attestato di qualità, un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall’art. xx?.

 

Art. 6

1.Il secondo comma dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:

"La quota di partecipazione del coproduttore non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all’articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, può essere autorizzata con decreto dell’Autorità competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all’articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere.".

2.Sono soppressi i commi quarto, settimo e ottavo dell’articolo 19.

 

Riferimenti normativi

Il testo dell’art. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sopra modificato, è il seguente:

"Art. 19 (Coproduzioni). - In deroga alle disposizioni di cui all’art. 4 ed all’art. 10 possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione del coproduttore non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all’articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, può essere autorizzata con decreto dell’Autorità competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all’articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere.

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L’inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità dei film del Paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge.

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell’ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell’art.3, in base ad apposita istanza dell’impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno trenta giorni prima dell’inizio della lavorazione del film.

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni".

 

Art. 7

1.Dopo l’ultimo comma dell’articolo 27, è aggiunto il seguente:

"La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del triennio; l’autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all’Autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull’utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al parlamento di cui all’articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.".

 

 

 

Riferimenti normativi

-Il testo dell’art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato, da ultimo, dal presente articolo, è il seguente:

"Art. 27 (Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito). - É costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a cinque anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno dieci anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall’esercizio 1965.

L’assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l’aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonome per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all’articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall’articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d’intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all’emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l’assegnazione e l’erogazione dei contributi, l’investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;

d) due rappresentanti dell’Ente autonomo di gestione per il cinema;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante degli esercizi di sale cinematografiche;

h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

i) un rappresentante degli autori cinematografici;

l) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;

m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;

n) un esperto nominato dal Ministero del turismo e lo spettacolo.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all’articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall’art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del triennio; l’autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all’Autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull’utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al parlamento di cui all’articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163".

 

- Il testo dell’art. 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è il seguente:

"Art. 6 (Controllo del Parlamento). - Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull’andamento complessivo dello spettacolo".

 

Art. 8

1.I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

"Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell’ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all’articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all’accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

Il numero e l’importo dei premi, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall’autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall’Autorità competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) due esperti nominati dall’Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall’Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.

Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto alla lettera a) del comma precedente.

I premi sono assegnati annualmente dall’Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall’Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell’importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L’importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell’Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.

Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l’utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l’anno successivo.

La distribuzione in Italia e all’estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell’Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall’Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all’Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L’opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l’esportazione.".

 

Riferimenti normativi

-Il testo dell’art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sopra modificato, è il seguente:

"Art. 28 (Fondo particolare). - É istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300.000.000 per l’esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell’ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all’articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all’accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

Il numero e l’importo dei premi, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall’autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall’Autorità competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) due esperti nominati dall’Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall’Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.

Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente.

I premi sono assegnati annualmente dall’Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall’Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell’importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L’importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell’Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.

Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l’utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l’anno successivo.

La distribuzione in Italia e all’estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell’Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall’Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all’Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L’opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l’esportazione".

-Il testo dell’art. 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è il seguente: " z) sei eminenti personalità della cultura nazionale".

 

-La legge 23 giugno 1993, n. 202, converte in legge, con modificazioni, il D.L. 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

 

Art. 9

1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 (Apertura di sale cinematografiche). - 1. La costruzione, la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l’ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell’Autorità competente in materia di spettacolo. É necessaria l’autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

2. L’Autorità di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell’autorizzazione.

3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

4. L’autorizzazione per l’attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con l’Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell’autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana".

 

Riferimenti normativi

-Il testo dell’art. 1, comma 5, del D.L. D.L. 4 dicembre 1993, n. 495, non convertito in legge, poi sostituito dal D.L. 2 febbraio 1994, n. 80, anch’esso non convertito in legge, a sua volta sostituito dal D.L. 31 marzo 1994, n. 219, in corso di conversione in legge, era il seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 (trasferimento alle regioni di funzioni amministrative in materia di spettacolo) ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l’esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 1995 dei necessari mezzi finanziari".

-Il testo dell’art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, era il seguente:

"Art. 31 (Apertura nuove sale). - La costruzione, la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l’ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione del Ministero per il turismo e lo spettacolo.

É necessaria l’autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell’autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall’art. 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell’incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatasi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l’apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l’apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alle proiezioni di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all’art. 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per i comuni che abbiano una popolazione fra 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

Potrà inoltre essere consentita l’apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L’autorizzazione per l’esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l’attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall’art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall’entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire novecentomila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell’ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale".

La sanzione originaria dell’ammenda di cui all’ultimo comma dell’articolo sopratrascritto, è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 113, terzo comma, della stessa legge.

 

Art. 10

1. Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:

"Art. 31-bis (Interventi a favore della distribuzione e dell’esportazione). - 1. A favore delle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all’estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4. I mutui o i contributi sono concesso sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L’erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l’accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità europea diverso dall’Italia l’accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell’opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere l’attività di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione.".

 

Art. 11

1. Il terzo comma dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell’incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l’esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell’articolo 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l’esercizio immediatamente successivo".

 

Riferimenti normativi

-Il testo dell’art. 48 della legge 4 novembre 1965, 1213, come modificato, da ultimo, dal presente articolo, è il seguente:

"Art. 48 (Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi). - La commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell’arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre personalità della cultura e dell’arte, designate dall’Accademia nazionale dei Lincei;

c) due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell’incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l’esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell’articolo 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l’esercizio immediatamente successivo.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell’anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l’obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel trienni precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell’ambito della produzione del lungometraggio.

Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilirà i criteri di massima cui debbono attenersi le commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell’esame delle opere ai fini del rilancio degli attestati di qualità ai film a lungometraggio e dell’assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi.

All’osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresì le commissioni per l’assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall’art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all’atto della emanazione del regolamento stesso".

 

Art. 12

1. L’articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Art. 55 (Programmazione televisiva e opere filmiche). - 1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo è ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l’utilizzazione dell’opera filmica mediante videocassette.

2. L’obbligo previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione di film di produzione nazionale, di film di interesse culturale nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie serali, salvo quanto disposto dall’articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per "film cinematografici" si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell’articolo 4; per "opere di origine italiana" si intendono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all’articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una società di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, è stabilita con decreto dell’Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25 % della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l’emittente è tenuta a versare l’importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.

4. Ambito e modalità di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3, nonché deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere concordati tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all’autorità competente in materia di spettacolo.

5. Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo.".

 

Riferimenti normativi

-Il testo dell’art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, era il seguente:

"Art. 55 (Rapporti tra cinema e televisione). - Il Comitato dei Ministri di cui all’art. 2 della presente legge potrà, in difetto di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la società concessionaria dei servizi di televisione circolare, disciplinare l’utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il normale mercato cinematografico, nonché determinare annualmente la quota ? minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale che la società concessionaria dovrà programmare in rapporto a quelli di produzione straniera.

I criteri per l’accertamento di nazionalità dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Comitato dei Ministri di cui all’art. 2, sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall’art. 4 per i film nazionali a lungometraggio e con le deroghe relative agli accordi di coproduzione stipulati dall’ente concessionario con gli organismi esteri similari.

Per la produzione diretta dei propri programmi, l’ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e personale tecnico, avvalersi a preferenza dei teatri di posa ed attrezzature ad essi inerenti, degli stabilimenti di sviluppo a stampa e delle sale di sincronizzazione di proprietà dell’Amministrazione dello Stato o di società da esso controllate nonché del personale tecnico dipendente.

Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell’art.2 della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d’intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, potrà promuovere periodiche consultazioni con l’intervento di rappresentanti dell’ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria dei servizi televisivi".

-Il testo dell’art. 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 è il seguente: "Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni".

-Il testo dell’art. 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente: "I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7".

-Il testo dell’art. 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente: "É comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto".

-La legge 14 agosto 1971, n. 819, reca: "Interventi a favore del credito cinematografico".

 

Art. 13

1. Dopo l’articolo 55 è inserito il seguente:

"Art. 55-bis (Norme sulle operazioni di concentrazione).

-1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all’autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L’autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l’operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.".


Riferimenti normativi

-La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca: "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".

-L’art. 10 della predetta legge 10 ottobre 1990, n. 287, recita ai primi due commi:

"1. É istituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L’autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di tutte le materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità".

-Il testo dell’art. 16 della medesima legge 10 ottobre 1990, n. 287, è il seguente:

"Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni). - 1. Le operazioni di concentrazione di cui all’art. 5 devono essere preventivamente comunicate all’Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all’aumento dell’indice deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque anni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l’Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

4. Se l’Autorità ritiene che un’operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l’istruttoria attenendosi alle norme dell’art. 14. L’autorità, a fronte di un’operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l’istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L’offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazioni di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all’Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all’Autorità ai sensi del comma 5, l’Autorità deve notificare l’avvio dell’istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L’Autorità può avviare l’istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L’Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall’inizio dell’istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle proprie conclusioni nel merito?. Tale termine può essere prorogato nel corso dell’istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano? informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità?.

 

Art. 14

1. L’articolo 44 è sostituito dal seguente:

"Art. 44 (Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica). - 1. Per "circolo di cultura cinematografica" si intende l’associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "associazione nazionale di cultura cinematografica" si intende l’associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l’Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l’obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell’assemblea dei circoli aderenti:

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

1) l’assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attività di cui al comma 1;

3) l’impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;

4) l’obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell’assemblea dei soci,

3. Nell’ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell’Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall’Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all’articolo 45, per l’attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d’esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell’esercizio cinematografico e della distribuzione di film.".

 

Riferimenti normativi

- Il testo dell’art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, era il seguente:

"Art. 44 (Circoli di cultura cinematografica). - Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all’atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci provincie. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un’assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l’esame del bilancio e l’elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell’associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni o manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall’atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare sul fondo di cui all’art. 45. Tale contributo viene concesso per la organizzazione dei servizi comuni e per le iniziative di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna associazione, sulla base dei progetti presentati, nonché in relazione all’attività svolta nell’anno precedente ed in rapporto al numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l’elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti, accompagnato da una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di attività e relativo bilancio di previsione per l’anno seguente.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sede debitamente autorizzate, ai sensi dell’art. 31, nell’ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonché di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell’art. 45, nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione.

Sulle quote versate ai soci dai circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l’i.g.e. nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell’addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla società italiana autori ed editori.

Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attività rivolta specificamente all’educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento delle funzioni di tali circoli è demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta d’incasso con le modalità previste dal quarto comma dell’art. 40".

- Per il testo dell’art. 45 della medesima legge 4 novembre 1965, n. 1213, si veda in nota all’art. 18.

 

Art. 15

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell’ambito delle funzioni demandate dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dall’autorità competente in materia di spettacolo nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano ed è attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere della Commissione centrale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un’offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i provveditorati agli studi, nonché con la Cineteca nazionale, l’Ente cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse storico-culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l’attività di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonché le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l’organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche psecializzate, nonché di archivi cinematografici e biblioteche specializzate, nonché di archivi cinematografici e biblioteche specializzate, nonché di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opere di soggetti pubblici e privati e l’istituzione, all’interno delle medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le università ed il Centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all’Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l’incentivazione delle attività cinematografiche.

Riferimenti normativi

- Il testo dell’art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:

"Art. 49 (Attività di promozione educativa e culturale). - Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.

Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionali e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

L’individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate".

-Per il testo dell’art. 1, comma 5, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 495, vedasi in nota all’art. 9.

 

Art. 16

1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all’articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell’esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all’articolo 28 della medesima legge.

2. La dotazione del fondo è costituita dagli accantonamenti che la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui al citato articolo 27 sono tenuti ad operare, a valere sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevlato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell’importo dei mutui stessi.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l’esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via sussidiaria all’ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L’Aurtorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all’esportazione dei film per cui si richiede l’intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

Riferimenti normativi

-Il testo dell’art. 27 e dell’art. 28 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, è il seguente:

"Art. 27 (Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro Comitato per il credito). - È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una ddurata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale della predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.
Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di L. 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall’esercizio 1965.

L’assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l’aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all’art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modoficato dall’art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d’intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all’emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l’assegnazione e l’erogazione dei contributi, l’investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;

d) due rappresentanti dell’Ente autonomo di gestione per il cinema;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

i) un rappresentante degli autori cinematografici;

l) tre rappresentanti dei sindaci dei lavoratori;

m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;

n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente il direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per segretario è nominato con le stesse modalità un supplente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo specialem sia per le operazioni effettuate con il secondo di cui all’art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato all’art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 837".

"Art. 28 (Fondo particolare). - È istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300 milioni per l’esercizio finanziario 1965 e di L. 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessine di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere del comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo dal comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruenti dei contributi sugli interessi di cui all’art. 27.

I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione: sono posticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessa e sono gravati di un interesse del 3 % per ogni anno.

I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare.

La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attività della Sezione".

- Per il titolo della legge 14 agosto 1971, n. 819, vedesi in nota all’art. 12.

Art. 17

Norme generali sui mutui

1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere sui fondi statali, è deliberata, previa valutazione tecnico-economica, dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all’articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità competente in materia di spettacolo con proprio decreto fissa l’ammontare minimo del capitale versato delle imprese cinematografiche che richiedano la concessione di mutui. Fino all’entrata in vigore del predetto decreto, l’ammontare di detto capitale è ininfluente.

2 Il tasso di interesse applicato dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all’articolo 7, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l’esportazione di opere filmiche nazionali è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell’esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all’articolo 19, comma 2, e per gli investimenti nell’esercizio di cui all’articolo 20, comma 3, lettere a), h), c) e d).

3. All’ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all’estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.

4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell’impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all’ammortamento del mutuo ed al recupero dell’investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento è destinata a favore degli autori italiani.

5. In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo, previo parere del Comitato per il credito cinematografico un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con enti creditizi, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 %per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli di cui all’articolo 28 della legge 4 novembre 1965, 1213. I contributi in conto interessi sui mutui a favore delle industrie tecniche e dell’esercizio, stipulati con enti creditizi, sono concessi al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 e al 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all’articolo 20, comma 3, lettere a), b), c) e d). In tutti i casi di cui al presente comma la valutazione tecnico-economica è effettuata dall’istituto mutuante. Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l’esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato.

6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all’estinzione, comunque, del residuo debito, non assistito da fondo di garanzia, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto dell’Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico.

 

segue

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